Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997).

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola.

Il Consiglio esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Le tematiche da sottoporre al Consiglio sono determinate dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque consiglieri vincolati all’approvazione del Consiglio stesso.

In passato, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, (decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, articoli 23, 24 e 25), composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha esplicato le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando pareri facoltativi o obbligatori, e/o vincolanti espressamente richiesti dall’Amministrazione o pronunce di propria iniziativa.

Le competenze del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione sono state in parte sostituite dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In bacheca sindacale tutta la documentazione utile ai fini dell’elezione delle componenti docenti ed ATA che siterranno anche nel nostro Istituto dalle 8 alle 17 del prossimo 7 maggio 2024.